Contributo annuale dovuto al RENTRI
Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
- 100 euro per ogni unità locale:
- per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
- trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
- soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
- intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,
- per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
- 60 euro per ogni unità locale:
- per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
- trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
- soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
- intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,
- per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.
Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti i obbligati all’iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.
Il contributo versato riferito all’iscrizione nell’anno 2025 avrà valore per l’intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell’anno successivo.
Nel caso in cui la procedura di iscrizione si concluda con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale nel 2024, l’operatore dovrà versare anche il contributo per l’annualità 2025, entro il mese di aprile.
Analoga procedura potrà essere applicata ai soggetti ricompresi nel III scaglione, con obbligo di iscrizione a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.