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   Vidimazione del registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità cartacea

Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti tenuto in modalità cartacea è vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Tale modalità di vidimazione dei registri cartacei è prevista sia per i modelli di cui al D.M. 148/1998 (c.d. “vecchi modelli”), validi sino al 12 febbraio 2025, sia per i modelli di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023, 59 (c.d. “nuovi modelli”), che entrano in vigore dal 13 febbraio 2025.

La vidimazione del “nuovo modello” cartaceo di registro cronologico di carico può essere effettuata, presso le Camere di Commercio, dal 4 Novembre 2024 e sino alla data in cui sarà obbligatorio per l’operatore la tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico.

Dopo il 13 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo può essere tenuto solo dai produttori di rifiuti che, in relazione al numero di dipendenti, non sono ancora iscritti al RENTRI.

Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei deve essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria.



Data ultimo aggiornamento 13/9/2024

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