Trasporto intermodale: gestore marittimo
Nelle more della pubblicazione delle istruzioni per la compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto, in funzione di quanto emerso dalla consultazione del 29 ottobre 2025, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi. Con riferimento alle modalità di compilazione del FIR di cui al paragrafo 2.5, dell’Allegato 2 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, in presenza di trasporti intermodali che includono una tratta marittima, il campo “Tratta marittima- Gestore Marittimo” non deve essere compilato fino all’adozione di ulteriori disposizioni.