Contributo annuale dovuto al RENTRI
Scheda modificata in data 9/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025
Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
- 100 euro per ogni unità locale:
- per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
- trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
- soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
- intermediari a prescindere dal numero dei dipendenti,
- per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.
Si ricorda che, per il terzo scaglione, il periodo utile per effettuare l’iscrizione decorre dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
I soggetti obbligati all’iscrizione che effettuano il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale entro il 31 dicembre 2025 si considerano adempienti all’obbligo contributivo per l’anno 2025.
Di conseguenza, entro il 30 aprile 2026 dovranno versare il contributo relativo all’annualità 2026.
I medesimi soggetti potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2025 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica a partire dal 01 gennaio 2026 ed entro il 13 febbraio 2026.
In tal caso, il contributo versato per l’iscrizione nell’anno 2026 coprirà l’intera annualità 2026, senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell’anno successivo.
Contributo annuale per le annualità successive alla prima
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
- 60 euro per ogni unità locale:
- per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
- trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
- soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
- intermediari a prescindere dal numero dei dipendenti,
- per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
L’operatore deve verificare annualmente, entro il 30 aprile, la regolarità della propria posizione contributiva e provvedere in autonomia al versamento del contributo dovuto.
Il pagamento del contributo annuale deve essere effettuato esclusivamente tramite l’area riservata RENTRI, utilizzando la funzione: “Pratiche / Contributo annuale”.