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    Soggetti obbligati all'iscrizione

Scheda modificata in data 9/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dalla Legge 199 del 30 dicembre 2025,  di seguito riportati:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

2. i produttori di rifiuti pericolosi;

3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

4. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.


Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 4) sono ricompresi:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.


Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 del D. Lgs. 152/2006

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006

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