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    Trasporto dei fanghi di depurazione destinati all’utilizzazione in agricoltura di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, nel caso in cui il produttore/detentore, ovvero il gestore dell’impianto di stoccaggio o di condizionamento, destini i fanghi di depurazione all’utilizzazione in agricoltura, in alternativa al documento di cui all’allegato III A previsto dall’art. 13 del D.lgs. 99/1992, è emesso il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

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