Pagamento delle sanzioni ai sensi dell’art. 258 comma 10 del D.lgs. 152/2006
L’articolo 258 del D.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” e, in particolare, il comma 10 prevede le sanzioni relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), di cui all’art. 188-bis del medesimo decreto, nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.
Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e della legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento sanzionatorio è di competenza della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione ovvero, ove istituita, della Città Metropolitana che ne ha assunto le relative funzioni. L'autorità competente, ricevuto il rapporto dell'organo accertatore ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, disponendo l'archiviazione ovvero emanando l'ordinanza-ingiunzione.
I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 258, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006 sono destinati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Ai fini dell’assolvimento del pagamento dell’eventuale sanzione applicata, ai sensi dell’art. 258 comma 10, si riportano di seguito le coordinate bancarie per le disposizioni di versamento:
- codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;
- amministrazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La causale da indicare nel versamento è la seguente “Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____”.