Amministrazioni centrali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, non iscritte al RENTRI
Nell’attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 188-bis comma 2 del D.Lgs. 152/06, per le Amministrazioni centrali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, non iscritte al RENTRI, si applicano le seguenti modalità.
Registro cronologico di carico e scarico rifiuti
Le Amministrazioni suddette, non iscritte al RENTRI, devono continuare a tenere il registro cronologico di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo vidimato presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, anche dopo la scadenza del 13/2/2026. Il registro dovrà essere conforme al nuovo modello riportato nell'allegato 1 al D.M. 59/2023 ed intestato ad una Amministrazione richiamata nell’art.188-bis comma 2.
Formulario di identificazione rifiuti (FIR)
Le Amministrazioni suddette, non iscritte al RENTRI, devono continuare ad utilizzare il FIR cartaceo.