Home     Dettaglio FAQ


    Adempimenti per gli imprenditori agricoli

Scheda inserita in data 12/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025

Secondo quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, anche pericolosi, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile:

-       con meno di 8000 euro di fatturato

oppure

-       che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006; che stabilisce che tali soggetti possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183;.

I soggetti di cui sopra, quando emettono il FIR, devono provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, vidimare digitalmente il FIR cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

Non devono trasmettere i dati del FIR al RENTRI neanche nel caso di rifiuti pericolosi.

I soggetti di cui sopra che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come, ad esempio, nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) nondevono trasmettere i dati al RENTRI. 

Ti è stata utile questa informazione?