Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
Prima dell’avvio del trasporto
Il FIR digitale (xFIR) può essere:
- emesso e compilato:
- dal produttore/detentore;
- oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore);
- secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
- modificato:
- dal produttore/detentore
- dal trasportatore
- annullato dal soggetto che lo ha vidimato
Al momento dell’avvio del trasporto
Il FIR digitale (xFIR) deve essere:
- Completo dei dati relativi a:
- Produttore/ detentore;
- Destinatario;
- trasportatore (uno o più);
- intermediario (se presente);
- caratteristiche del rifiuto;
- data e ora di inizio trasporto;
- cognome e nome del conducente;
- targa automezzo.
- Firmato digitalmente da:
- produttore/detentore
- trasportatore
Dopo l’avvio del trasporto
Una volta che trasportatore e produttore /detentore hanno firmato digitalmente il FIR digitale:
- i seguenti dati non possono più essere modificati:
- produttore /detentore
- destinatario
- trasportatore (uno o più)
- intermediario (se presente)
- caratteristiche del rifiuto
- data e ora di inizio trasporto
- cognome e nome del conducente
- targa automezzo
- Il FIR non può essere annullato.
Durante il trasporto
Se durante il viaggio si rende necessario un trasbordo1 (parziale o totale) o una sosta tecnica il trasportatore integra il FIR digitale (xFIR), anche in mobilità, mediante:
- il proprio sistema gestionale interoperabile con il RENTRI;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di sistemi gestionali.
Il trasportatore sottoscrive digitalmente il FIR digitale a seguito degli aggiornamenti.
Conclusione del trasporto
Il destinatario inserisce i dati di accettazione o respingimento mediante:
· il proprio sistema gestionale interoperabile con il RENTRI;
· i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di sistemi gestionali.
Il destinatario sottoscrive digitalmente il FIR digitale (xFIR) al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto.
In caso di accettazione parziale o respingimento, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR digitale, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
Il rifiuto non accettato può:
- essere restituito al produttore/detentore;
- essere conferito a un altro impianto di trattamento rifiuti. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del nuovo destinatario nel campo 16 del FIR e lo sottoscrive digitalmente.
Il destinatario restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale (xFIR) a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
La restituzione del FIR digitale (xFIR) consente di adempiere agli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b) del Dlgs 152/2006.
Nota:
1 Trasbordo e sosta tecnica sono disciplinati dalle istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.