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    Variazione di un’autorizzazione per attività di recupero o smaltimento rifiuti

L’operatore iscritto al RENTRI per le attività di recupero o smaltimento rifiuti, come previsto dall’art. 12, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, è tenuto ad aggiornare, entro trenta giorni, le informazioni relative alle proprie autorizzazioni dall’area riservata Operatore. L’incaricato (sub-incaricato) o il rappresentante dell’operatore, dovrà accedere all’area riservata Operatori cliccando sulla voce di menu “Pratiche/Variazione” per avviare la pratica di variazione nella quale dovrà selezionare prima l’operatore e poi l’opzione “Variazione”, inserendo la motivazione della variazione.

Nel presentare la pratica di variazione l’incaricato (sub-incaricato) o il rappresentante dell’operatore dovrà selezionare l’unità locale iscritta e seguire la procedura guidata fino alla sezione “Autorizzazioni” dove potrà effettuare le seguenti operazioni:

  • ­modifica: consente di aggiornare e/o rettificare i dati precedentemente trasmessi e relativi al numero di autorizzazione, tipologia, Ente competente che ha rilasciato l’autorizzazione, data di rilascio e di scadenza nonché le attività autorizzate.
  • elimina: consente di cancellare i dati precedentemente trasmessi (nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli estremi autorizzativi non risultino più in corso di validità);
  • aggiungi nuova autorizzazione: consente di inserire ulteriori estremi autorizzativi rispetto a quelli già presenti nella sezione “Autorizzazioni” (nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’operatore disponga di più atti autorizzativi validi).

Per le istruzioni dettagliate relative all’inserimento di nuove autorizzazioni si rimanda al Manuale per l’accesso al RENTRI da parte degli operatori.

L’incaricato (sub-incaricato) o il rappresentante dell’operatore, dovrà trasmettere la pratica affinché la variazione venga acquisita dal RENTRI.

I registri cronologici di carico e scarico precedentemente aperti e vidimati per attività di recupero potranno essere aggiornati dall’operatore che riporterà la nuova attività di recupero (R1, R2, R3 ecc,) autorizzata. Analogamente potranno essere aggiornati i registri aperti e vidimati per attività di smaltimento con le pertinenti attività (D1, D2, ecc). L’aggiornamento del registro cronologico di carico e scarico potrà essere effettuato tramite interoperabilità per chi utilizza il proprio sistema gestionale, oppure da area riservata Operatori accedendo alla voce “Dati trasmessi al RENTRI/Gestione registri nel RENTRI”.

La pratica è soggetta al versamento del diritto di segreteria per ogni unità locale variata.

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