Obblighi per i soggetti iscritti alla sottocategoria 2 ter dell'Albo nazionale gestori ambientali
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI tutti i soggetti di cui all'art. 12 del DM 59/2023 tra cui tutti gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale. (art. 12 comma 1 lett. c) ed e) del DM 59/2023).
Tra questi soggetti rientrano le associazioni di volontariato ed enti religiosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella sottocategoria 2 ter che effettuano attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, come disciplinato dalla Delibera 4 giugno 2018, n.4 e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del Decreto 1° febbraio 2018.
Registri cronologici di carico e scarico
I soggetti iscritti nella sottocategoria 2 ter sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.
Nel caso in cui tali soggetti operino con le modalità semplificate di cui all’art. 4 del Decreto 1° febbraio 2018, tenendo il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico dei FIR, gli stessi NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato.
Per le tempistiche di conservazione si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 190 e 193 del D.lgs. 152/2006.
Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
I soggetti iscritti nella sottocategoria 2 ter a partire dal 13 febbraio 2025, devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59.