Obblighi dei comuni che operano in qualità gestori dei centri di raccolta
I comuni che gestiscono i centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 12 del DM 59/2023.
I comuni in qualità di gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta:
- tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.
I comuni in qualità di gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta:
- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale.
La fattispecie sopradescritta si applica anche alle comunità montane e alle unioni di comuni in quanto enti locali finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati dal Titolo II del D.Lgs 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani.