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    Obblighi dei comuni che operano in qualità gestori dei centri di raccolta

I comuni che gestiscono i centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 12 del DM 59/2023.

I comuni in qualità di gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta:

  • tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
  • emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
  • emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.


I comuni in qualità di gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta:

  • emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
  • emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale.

La fattispecie sopradescritta si applica anche alle comunità montane e alle unioni di comuni  in quanto enti locali finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi, così  come disciplinati dal Titolo II del D.Lgs 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani.

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