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    Obblighi per i soggetti iscritti alla sottocategoria 4 bis dell'Albo Nazionale gestori ambientali

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI tutti i soggetti di cui all'art. 12 del DM 59/2023 tra cui tutti gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale. (art. 12 comma 1 lett. c) ed e) del DM 59/2023).

Tra questi soggetti rientrano anche le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 4 bis ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

 Registri cronologici di carico e scarico

I soggetti di cui sopra sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

I soggetti che operano con le modalità semplificate di cui all’art. 4 del decreto 1° febbraio 2018 che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione rifiuti NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato. Per le tempistiche di conservazione si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.

 Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

I soggetti di cui sopra a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, ma non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi.

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