Annotazione dell’esito del conferimento
Nel caso di formulario in formato cartaceo, la riproduzione della copia completa del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario dovrà essere trasmessa dal trasportatore al produttore / detentore o al nuovo produttore entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti come disposto dall'art.188, comma 4, del Dlgs 152/2006.
Le modalità per la corretta annotazione sul registro dell’esito del conferimento sono specificate nel paragrafo 1.5 "esito del conferimento" delle istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti allegate al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023, disponibile nella sezione “normativa” del sito del RENTRI
La sezione "esito del conferimento" deve essere compilata ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR.
Laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa dei FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico.
Infine si fa presente che non deve essere rettificato il carico, in quanto come previsto dal paragrafo 1.1 la quantità indicata nel campo 13 può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.
Spetterà all’operatore mantenere aggiornate le giacenze, eventualmente avvalendosi del sistema gestionale.