Obblighi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) è tenuto a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 con profilo di trasportatore.
Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta - categoria 1 (relativamente a Centri di raccolta) è obbligato ad iscriversi anche con profilo centro di raccolta.
Il comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio di raccolta.
Formulario di trasporto rifiuti (FIR)
Il soggetto che gestisce il servizio pubblico è esentato dalla compilazione del FIR durante la fase di trasporto di rifiuti urbani ai sensi del comma 7 dell’art. 193 del Dlgs 152/2006. Pertanto, tale soggetto non trasmetterà i dati del FIR al RENTRI.
Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un Centro di Raccolta a un impianto di smaltimento o recupero deve essere accompagnato dal FIR ai sensi del comma 16 dell’art. 193 del Dlgs 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall’art. 193, comma 7 del D.lgs. 152/2006, che prevede l’esenzione dall’obbligo di formulario al soggetto che gestisce il servizio pubblico e continua a valere nell’ambito delle funzionalità che il gestore del servizio pubblico attua nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore del TUA. A partire dal 13 febbraio 2025 e fino al 12 febbraio 2026, la restituzione della copia del FIR cartaceo, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, potrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI dal trasportatore. Dal 13 febbraio 2026, il centro di raccolta è tenuto alla trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La restituzione della copia del FIR digitale, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, dovrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI.
Registri cronologici di carico e scarico
Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. Come previsto al paragrafo 3.6.3 delle istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti allegate al decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, il gestore del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani effettua una registrazione di carico e scarico contestuale senza compilare la sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S.
Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. Come previsto al paragrafo 3.6.2 delle istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti allegate al decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, effettua una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ciascun codice EER relativo a rifiuti pericolosi al momento dell’uscita dal Centro di Raccolta.