Iscrizione al RENTRI dei cantieri
Il DM 59/2023 all’articolo 3, comma 1, lett a) definisce l’unità locale come “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”. Tale definizione di unità locale prevede la contemporaneità dell’esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento delle attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023, sussiste l’obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi
b) venga esercitata un’attività stabile.
Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all’iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l’operatore avrà l’obbligo di iscrizione al RENTRI dell’unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.