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    Stoccaggio istantaneo

In caso di ispezioni o verifiche, l’impianto di trattamento dei rifiuti deve compilare e rendere consultabile la sezione stoccaggio istantaneo agli organi di controllo, come previsto dall’allegato 1 del Decreto Direttoriale n.251 del 19.12.2023, paragrafo 2.6.


Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che deve seguire la numerazione progressiva su base annua e deve essere trasmessa al RENTRI come qualsiasi altra registrazione annotata nel registro di carico e scarico.
La registrazione di stoccaggio istantaneo non è soggetta a successive rettifiche.

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