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    Numero univoco dei movimenti trasmessi

La Modalità Operativa 8, allegata al Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 al paragrafo 6 precisa che il RENTRI attribuisce ad ogni movimento trasmesso un numero univoco che l'operatore deve recuperare per mantenere l’allineamento tra il RENTRI e il sistema gestionale adottato dall'operatore.
L’articolo 4 c. 3 punto b) lettera 1 del D.M. 59/2023 stabilisce che il sistema gestionale debba garantire:

  • Che le registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore; le M.O al punto 17.4 prevedono che il software gestionale adottato produca, al fine della riproduzione dei documenti, i file “di stampa” dei registri cronologici di carico e scarico in un formato idoneo ad una gestione informatizzata (tipicamente in formato PDF/A oppure anche semplicemente in formato PDF).
  • Che le registrazioni siano effettuate in modo da garantire l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI: a questo fine Il RENTRI attribuisce un numero univoco ad ogni tipo di movimento trasmesso in modo che siano identificabili puntualmente le registrazioni trasmesse.

Il numero univoco attribuito dal RENTRI deve essere acquisito dai sistemi gestionali ma non è parte del modello di registro di carico e quindi non va riportato sulla riproduzione del registro in formato pdf. 

L’identificativo RENTRI è previsto nell’XSD ma non è obbligatorio e ogni gestionale potrà inserire l’informazione nel file XML prodotto che viene posto in conservazione


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