Obblighi dei soggetti che svolgono le attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all’art. 230, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006
I soggetti che svolgono l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 e in qualità di produttori di rifiuti.
Si specifica che l’iscrizione in quanto produttore di rifiuti non pericolosi è dovuta, con le tempistiche previste dall’articolo 13 del D.M. 59/2023, qualora l’operatore rientri tra i soggetti obbligati all’iscrizione ai sensi del medesimo articolo (quindi nei casi in cui l’operatore abbia più di 10 dipendenti).
Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall’art. 2 della delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all’art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l’applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell’Albo nazionale gestori ambientali e dal portale https://ViViFIR.EcoCamere.it).
Dal 13 febbraio 2026 nel caso di trasporto da raggruppamento temporaneo ad impianto di destino (art. 2 comma 6 della citata delibera n. 14 del 21/12/2021) deve essere utilizzato il modello di FIR emesso in modalità digitale (allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59) se produttore di:
- rifiuti pericolosi
- rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti