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    Procedura di iscrizione del soggetto delegato

L'iscrizione del soggetto delegato avviene seguendo i passi sotto riportati

- L’accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano il soggetto.

- Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità

  • con il Registro delle Imprese ai fini dell'identficazione dell'impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall'utente
  • con l’Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell’identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.

- Indicazione del tipo di soggetto secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 1, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59:

a. essere associazione imprenditoriale, o, nel caso di società di servizi di diretta emanazione fare riferimento ad un’associazione, che dichiari il possesso di uno dei requisiti di seguito indicati:

• fare capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
• essere rappresentativa dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011, n. 155.
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In assenza di uno dei requisiti sopra indicati, dovrà essere documentato il possesso dei seguenti requisiti:

• sottoscrizione del CCNL applicato nel settore di riferimento;
• presenza diffusa sul territorio nazionale adeguatamente comprovata;

b. gestore del servizio di raccolta, iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, che dichiari di essere affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, allegando:

• atto con il quale è stato affidato al soggetto il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

c. gestore di un circuito organizzato di raccolta che dichiari e documenti il possesso dei requisiti di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero:


• nel caso di consorzio, di cui ai titoli II e III della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando il riferimento al numero e alla data del decreto di riconoscimento dello statuto da parte Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
• nel caso di soggetto gestore della piattaforma di conferimento, o impresa di trasporto di rifiuti sottoscrittore di un accordo di programma o di convenzione quadro con la pubblica amministrazione o con le associazioni imprenditoriali rappresentative su piano nazionale o loro articolazioni territoriali, il soggetto delegato deve allegare l’accordo di programma o la convenzione quadro.

- Inserimento del nominativo o dei nominativi delle persone fisiche incaricate ad utilizzare i servizi della piattaforma telematica.
- Produzione di una richiesta di iscrizione alla sezione speciale in quanto soggetto individuato ai sensi dell’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
- Sottoscrizione digitale della richiesta da parte del legale rappresentante e trasmissione al RENTRI.


Le Sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59. All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.









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