Obbligo di emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
Secondo quanto disposto dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il citato articolo stabilisce, inoltre, i casi in cui il trasporto dei rifiuti non deve essere accompagnato dal FIR.