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    Obblighi dei produttori di rifiuti speciali nell’ambito di attività industriali o artigianali

Sono obbligati ad iscriversi al RENTRI Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti:

-       prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali;

-       prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;

-       derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie;

1) con più di 50 dipendenti dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Sono obbligati:

  • dal 13 febbraio 2025 alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI, per tutti i rifiuti prodotti. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
  • dal 13 febbraio 2025 all’emissione del FIR conforme al nuovo modello in formato cartaceo per tutti i rifiuti prodotti;
  • dal 13 febbraio 2026 all’emissione del FIR in formato digitale per tutti i rifiuti prodotti;
  • dal 13 febbraio 2026 alla trasmissione dei dati del FIR al RENTRI per i soli rifiuti pericolosi. La trasmissione deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.​

2) con più di 10 e fino a 50 dipendenti dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025. Sono obbligati:

  • dalla data di iscrizione alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI, per tutti i rifiuti prodotti. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;       
  • dal 13 febbraio 2025 all’emissione del FIR conforme al nuovo modello in formato cartaceo per tutti i rifiuti prodotti;
  • dal 13 febbraio 2026 all’emissione del FIR in formato digitale per tutti i rifiuti prodotti;
  • dal 13 febbraio 2026 alla trasmissione dei dati del FIR al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La trasmissione deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.

3)    fino a 10 dipendenti devono iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 . Sono obbligati:

  • dalla data di iscrizione alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
  • dal 13 febbraio 2025 all’emissione del FIR conforme al nuovo modello in formato cartaceo per tutti i rifiuti prodotti;
  • dal 13 febbraio 2026 all’emissione del FIR in formato digitale ed alla trasmissione dei dati del FIR al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La trasmissione deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.

I soggetti di cui al punto 3) per i rifiuti non pericolosi non devono tenere il registro di carico e scarico e potranno continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo con il nuovo modello.

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