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    Obblighi dei produttori di rifiuti nell’ambito di attività diverse da quelle industriali o artigianali

Sono obbligati ad iscriversi al RENTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi, di seguito elencati (art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006, lettere seguenti): 

lettera b): prodotti nell’ambito delle attività di costruzione, demolizione e scavo;
lettera e): derivanti dalle attività commerciali;
lettera f): derivanti dalle attività di servizio;
lettera h): prodotti nell’ambito delle attività sanitarie;
lettera i): prodotti da veicoli fuori uso

L’iscrizione al RENTRI deve avvenire secondo le seguenti scadenze: 

1) enti e imprese con più di 50 dipendenti  si iscrivono al RENTRI: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. 

Gli stessi soggetti, per i rifiuti pericolosi, sono obbligati:

-       dal13 febbraio 2025 alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI;

-       dal 13 febbraio 2026  alla emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.

2) enti e imprese con più di 10 e fino a 50 dipendenti si iscrivono al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025. 
Gli stessi soggetti, per i rifiuti pericolosi, sono obbligati:

-       dalla data di iscrizione alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI;

-       dal 13 febbraio 2026 alla emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.

3) enti e imprese da 1 a 10 dipendenti si iscrivono al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 e sono soggetti agli obblighi del RENTRI. 
Gli stessi soggetti, per i rifiuti pericolosi, sono obbligati:

-       dalla data di iscrizione alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI;

-       dal 13 febbraio 2026 alla emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico al RENTRI deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del  mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.

La trasmissione dei dati del FIR al RENTRI deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.

Per i rifiuti non pericolosi NON dovranno tenere il registro di carico e scarico e potranno continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo.

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