Obblighi dei produttori di rifiuti nell’ambito di attività diverse da quelle industriali o artigianali
Sono obbligati ad iscriversi al RENTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi, di seguito elencati (art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006, lettere seguenti):
lettera b): prodotti nell’ambito delle attività di costruzione, demolizione e scavo;
lettera e): derivanti dalle attività commerciali;
lettera f): derivanti dalle attività di servizio;
lettera h): prodotti nell’ambito delle attività sanitarie;
lettera i): prodotti da veicoli fuori uso
L’iscrizione al RENTRI deve avvenire secondo le seguenti scadenze:
1) enti e imprese con più di 50 dipendenti si iscrivono al RENTRI: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Gli stessi soggetti, per i rifiuti pericolosi, sono obbligati:
- dal13 febbraio 2025 alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI;
- dal 13 febbraio 2026 alla emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.
2) enti e imprese con più di 10 e fino a 50 dipendenti si iscrivono al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Gli stessi soggetti, per i rifiuti pericolosi, sono obbligati:
- dalla data di iscrizione alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI;
- dal 13 febbraio 2026 alla emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.
3) enti e imprese da 1 a 10 dipendenti si iscrivono al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 e sono soggetti agli obblighi del RENTRI.
Gli stessi soggetti, per i rifiuti pericolosi, sono obbligati:
- dalla data di iscrizione alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI;
- dal 13 febbraio 2026 alla emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale e alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico al RENTRI deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.
La trasmissione dei dati del FIR al RENTRI deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
Per i rifiuti non pericolosi NON dovranno tenere il registro di carico e scarico e potranno continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo.