Obblighi per i soggetti che svolgono attività di gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi
I soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'art. 190, comma 8 del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Registri cronologici di carico e scarico
I soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'art. 190, comma 8:
- se tengono i registri cronologici di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.LGS. 152/2006 sono obbligati alla tenuta in formato digitale a partire dal 13 febbraio 2025 ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
- se si avvalgono della facoltà di cui all’art. 190, comma 8 del D.lgs. 152/2006 assolvendo all'obbligo tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'art. 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii., NON devono trasmettere al RENTRI i dati del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.
Formulari di trasporto rifiuti (FIR)
- I soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'art. 190, comma 8 a partire dal 13 febbraio 2026 devono trasmettere i dati FIR al RENTRI per i soli rifiuti pericolosi. Le tempistiche di trasmissione dei dati al RENTRI devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.