Obblighi dei gestori dei centri di raccolta
I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Nel caso in cui la gestione del centro di raccolta sia oggetto dell’ atto di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi di iscrizione e di trasmissione al RENTRI dei dati del registro di carico e scarico del centro di raccolta sono in capo al gestore del servizio integrato.
I gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta:
- tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.
I gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta:
- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale.