Tenuta del registro cronologico di carico e scarico con modalità alternative
Scheda modificata in data 9/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025
L'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico con modalità alternative
In particolare:
- il comma 4 del citato articolo, riguarda i soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236;
- il comma 6 del citato articolo, riguarda:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;
I soggetti sopra menzionati, che tengono il registro con le modalità alternative di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI né a tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale né a trasmettere al RENTRI i relativi dati.
Ricordiamo che l’art. 190, comma 8, riguarda le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.
I soggetti di cui al comma 8:
- sono obbligati ad iscriversi al RENTRI secondo le tempistiche stabilite dal D.M. 4 aprile 2023 n.59;
- non sono obbligati, se si avvalgano di una delle summenzionate modalità alternative, a tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale né a trasmettere al RENTRI i relativi dati tenuti con le riferite modalità.