Trasmissione dei dati del registro attraverso i delegati di cui all'art. 18
I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati annotati sui registri di carico e scarico delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006.
In questo caso la trasmissione viene effettuata dal delegato, attraverso i propri sistemi gestionali, mentre i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse.
L'annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al RENTRI sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall'art. 190 commi 3 e 7 del D. lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.