Operatori obbligati a trasmettere i dati dei registri di carico e scarico
Sono obbligati a trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, a decorrere dalla data di iscrizione e con le diverse tempistiche stabilite dal RENTRI i seguenti soggetti che tengono i registri di carico e scarico:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dei dati i soggetti che tengono i registri di carico e scarico con modalità alternative previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..