Decorrenza dell'obbligo di trasmissione dei dati del registro per produttori di rifiuti
Enti ed imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti devono trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Enti ed imprese che producono di rifiuti pericolosi e non pericolosi con dipendenti tra 11 e 50 devono trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI che deve essere effettuata tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025.
I restanti produttori di rifiuti pericolosi devono trasmettere i dati del registro di carico e scarico a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI che deve essere effettuata tra il 15 dicembre 2025 e 13 febbraio 2026.
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi l'obbligo si riferisce ai rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 lettere c) d) e g) del D.lgs 152/2006 ovvero: rifiuti speciali prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali e i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Nel caso in cui il produttore di rifiuti, per la trasmissione al RENTRI dei dati del registro, deleghi i soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, il delegato dovrà trasmettere i dati a decorrere dalle scadenze previste per il delegante.