Decorrenza dell'obbligo di trasmissione dei dati del registro per soggetti diversi dai produttori
I soggetti diversi dai produttori di rifiuti (p.es. enti ed imprese che svolgono attività di trattamento di rifiuti, di commercio ed intermediazione senza detenzione e di trasporto di rifiuti a titolo professionale) devono trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto digitalmente, a decorrere dal 13 febbraio 2025, con le cadenze stabilite dall'art. 15 del D.M 4 aprile 2023 n.59, ovvero mensilmente entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.