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    Trasmissione dei dati del Registro di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano i servizi di supporto

Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto trasmettono al RENTRI i dati dei registri accedendo, dall’area Operatori del portale, all'applicazione in ambiente web per la tenuta dei registri di carico e scarico digitali.

La trasmissione dei dati può avvenire solo con riferimento alle unità locali correttamente configurate e per i registri  di carico e scarico sui quali sono stati precedentemente registrati i movimenti.

L'accesso avviene mediante dispositivi di autenticazione digitale intestati al rappresentante o ad un incaricato. 

La trasmissione è relativa:

- ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti.

- alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico.

L'utente può consultare l'elenco delle registrazioni  già inserite e selezionare quelle che intende trasmettere.

L’utente, sempre dall’area Operatori, consulta i dati trasmessi al RENTRI.

L'annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al RENTRI sono operazioni distinte.

La prima avviene con le tempistiche previste dall'art. 190 del D.lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.

Per maggiori informazioni sul funzionamento consultare la modalità operativa 15 "Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativialla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico".

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