Trasmissione dei dati del Registro di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano sistemi gestionali
La trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali avviene mediante interoperabilità tra sistemi informativi.
La trasmissione dei dati può avvenire solo per le unità locali correttamente configurate e per i registri cronologici di carico e scarico per i quali sono stati registrati i movimenti.
I sistemi gestionali degli operatori accedono ai servizi utilizzando l’identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI.
La trasmissione è relativa:
· ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti;
· alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico.
Il RENTRI attribuisce un numero univoco ad ogni tipo di movimento trasmesso in modo che l’operatore recuperi tali numeri per allineare il proprio sistema gestionale con il RENTRI e avere contezza dell'avvenuta trasmissione di tutti i movimenti. Il numero univoco attribuito dal RENTRI deve quindi essere acquisito dai sistemi gestionali ma non comporta la necessità di aggiornare la registrazione del movimento.
Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili tramite il RENTRI e consentono sia di effettuare la comunicazione dei dati, che la consultazione di quelli già trasmessi. La consultazione può avvenire in ogni caso anche mediante l’accesso all’area riservata agli operatori sul portale RENTRI.
L'annotazione dei dati nel registro cronologico di carico e scarico e la trasmissione dei dati al RENTRI sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall'art. 190 del D.lgs 152/2006, mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione del movimento oppure nel caso di soggetti delegati, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.