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    Trasmissione dei dati del FIR avvalendosi dei delegati di cui all'art. 18

I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi contenuti nel FIR digitale delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse al RENTRI.

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