Trasmissione della copia del FIR cartaceo (ex quarta copia)
Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) che deve essere riprodotto in due copie (non più in 4 copie, come previsto dal vecchio modello allegato al DM 145/1998).
Una, delle due copie del FIR datate e firmate, rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.
La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
a) consegna diretta;
b) posta elettronica certificata;
c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
Il trasportatore, già iscritto al RENTRI, che utilizza i servizi di cui al punto c), deve accedere all’area riservata “Operatori” e caricare la copia completa del FIR.
I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR) oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.