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    Trasmissione della copia del FIR cartaceo (ex quarta copia)

Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) che deve essere riprodotto in due copie (non più in 4 copie, come previsto dal vecchio modello allegato al DM 145/1998).

Una, delle due copie del FIR datate e firmate, rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.

La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:

a)     consegna diretta;

b)    posta elettronica certificata;

c)     i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

Il trasportatore, già iscritto al RENTRI, che utilizza i servizi di cui al punto c), deve accedere all’area riservata “Operatori” e caricare la copia completa del FIR.

I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR) oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.

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