Novità sulla gestione del FIR
Con riferimento alla gestione dei FIR le principali novità sono:
- fino al 12 febbraio 2025, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio modello”), in formato cartaceo, con una delle seguenti modalità:
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.
Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- dal 13 febbraio 2025, il FIR viene emesso in formato cartaceo utilizzando i modelli di cui all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovi modelli”) e compilato secondo le istruzioni approvate con Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023. A partire da tale data il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:
- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
- dal 13 febbraio 2026:
- gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire in formato digitale il FIR per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.
È possibile gestire volontariamente il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, ma in questo caso tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione (produttore, trasportatore, destinatario) dovranno gestire il FIR in formato digitale.
- Il FIR deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto e pertanto deve essere emesso prima della partenza.
- Il FIR è emesso dal produttore o detentore e viene integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza dal trasportatore. Il formulario può essere emesso e compilato anche dal trasportatore, su richiesta del produttore o del detentore. Successivamente è integrato e sottoscritto all'arrivo dal destinatario che indicherà le informazioni di propria competenza (quantità verificata a destino, o eventuale accoglimento o respingimento parziale o totale).
Il destinatario trasmette al RENTRI copia completa del formulario digitale controfirmato e datato da tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, al fine di attestare l’esclusione dalle responsabilità ai sensi dell’art. 188, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.