Gestione del FIR cartaceo da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
Produttore
Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il formulario cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, e una volta compilato lo stampa e lo firma in maniera autografa in due copie.
È consentita la stampa FRONTE / RETRO del formulario cartaceo.
Trasportatore
Anche il trasportatore firma entrambe le copie del formulario in maniera autografa e lascia una di esse al produttore. Il trasportatore può integrare la copia in suo possesso aggiungendo eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi straordinari accaduti durante il trasporto (per esempio sosta tecnica o trasbordo parziale o totale).
Destinatario
Il destinatario nel momento in cui riceve la copia del formulario, la integra con le informazioni di sua competenza (accettazione o respingimento, data, quantità accettata) e la sottoscrive. In caso di accettazione parziale il destinatario trattiene una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) del FIR cartaceo che conserva mentre in caso di accettazione per intero rilascia la riproduzione al trasportatore
N.B.
Il trasportatore provvede a trasmettere la copia del FIR sottoscritto dal destinatario a tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e riportati nel FIR.
La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
a) consegna diretta;
b) posta elettronica certificata;
c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.