Obbligo di trasmissione dei dati dei FIR
I dati dei FIR devono essere trasmessi al RENTRI solo per i FIR gestiti in formato digitale riferiti a rifiuti pericolosi.
La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico, di seguito riportati:
- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Tutti i soggetti che trasmettono i dati dei FIR sono soggetti, in quanto produttori, trasportatori o destinatari di rifiuti pericolosi, all’obbligo di iscrizione al RENTRI.
L'obbligo di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI decorre dal 13 febbraio 2026.
La trasmissione avviene tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, oppure mediante interoperabilità tra il sistema gestionale degli operatori ed il RENTRI.