Annotazioni nel registro cronologico di carico e scarico
L’annotazione, definita dall’art. 190 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è una registrazione da effettuare nel registro cronologico di carico e scarico riportando le informazioni indicate dallo stesso articolo.
Le tempistiche per l’annotazione nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono quelle stabilite dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, valide sia per il registro cartaceo che per il registro digitale.
Le annotazioni sono effettuate secondo le seguenti tempistiche:
- per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il termine “registrazione”, utilizzato nel modello di registro cronologico di carico e scarico (allegato I al D.M. 03 aprile 2023, n. 59) nonché nelle istruzioni di compilazione (approvate con Decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251), è sinonimo di annotazione.