Regime per i produttori di rifiuti non pericolosi
I produttori di rifiuti non pericolosi che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese produttori iniziali che:
a) producono rifiuti
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani (lettera c) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani (lettera d) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie (lettera g) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
b) hanno più di 10 dipendenti.
Sono invece esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184 del D.lgs 152/2006:
- lettera a): prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- lettera b): prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- lettera e): prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani;
- lettera f): prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani;
- lettera h): derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani;
- lettera i): veicoli fuori uso.