Soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico
Scheda modificata in data 15/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025
I soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006, sono:
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs 152/2006, che di seguito si riportano:
c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani;
d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani;
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie.
Si evidenzia che rimane vigente la disciplina di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, relativa agli esoneri dall'obbligo di tenuta del registro e alla possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro con modalità alternative.
I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono, inoltre, tenuti a trasmettere al RENTRI i dati inseriti in tali registri; quest'obbligo non è previsto per coloro che tengono i registri con modalità alternative.