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    Soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico

Scheda modificata in data 15/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025

I soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006, sono:

-   chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

-   commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione;

-   imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti; 

-   consorzi e sistemi riconosciuti,  istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;

-   imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

-   imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del D.lgs 152/2006, che di seguito si riportano:

c) rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  industriali, se diversi da quelli urbani;

d) rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  artigianali, se diversi da quelli urbani;

g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero  e  smaltimento di rifiuti, fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque e  dalla depurazione  delle  acque  reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,  da  fosse  settiche  e da reti fognarie.

Si evidenzia che rimane vigente la disciplina di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, relativa agli esoneri dall'obbligo di tenuta del registro e alla possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro con modalità alternative.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono, inoltre, tenuti a trasmettere al RENTRI i dati inseriti in tali registri; quest'obbligo non è previsto per coloro che tengono i registri con modalità alternative.

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