Novità sul registro cronologico di carico e scarico
Le novità principali relative ai registri cronologici di carico e scarico sono di seguito riportate:
- sino al 12 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti viene tenuto in modalità cartacea con le regole fissate dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 ed utilizzando i modelli approvati con D.M. 148/1998;
- a partire dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, che avviene secondo le tempistiche fissate dall’art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, il registro cronologico di carico e scarico viene tenuto in modalità cartacea con i modelli di registro riportati nell'allegato I al citato decreto secondo le istruzioni di compilazione stabilite dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, utilizzando il format del modello stampabile dal sito del RENTRI;
- gli operatori tengono il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale secondo le tempistiche di seguito indicate:
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
- per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.
Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali, o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
A partire dalla data di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti gli operatori trasmettono al RENTRI i relativi dati.