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    Novità sul registro cronologico di carico e scarico

Le novità principali relative ai registri cronologici di carico e scarico sono di seguito riportate:

-  sino al 12 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti viene tenuto in modalità cartacea con le regole fissate dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 ed utilizzando i modelli approvati con D.M. 148/1998;

- a partire dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, che avviene secondo le tempistiche fissate dall’art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, il registro cronologico di carico e scarico viene tenuto in modalità cartacea con i modelli di registro riportati nell'allegato I al citato decreto secondo le istruzioni di compilazione stabilite dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, utilizzando il format del modello stampabile dal sito del RENTRI;

- gli operatori tengono il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale secondo le tempistiche di seguito indicate:

  1. per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
  2. per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
  3. per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.​ 

Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali, o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

A partire dalla data di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti gli operatori trasmettono al RENTRI i relativi dati.

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