Passaggio dai vecchi ai nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico
Sino al 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (cd. “vecchi modelli”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovi modelli”), il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio. Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Il registro dell’unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025 per enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;
- dalla data d’iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.06.25 e il 14.08.25) per enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50;
- dalla data d’iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.12.25 e il 13.02.26) da tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10)