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    Ispezioni e controlli delle registrazioni

L'operatore deve rendere consultabili le registrazioni agli organi di controllo, attraverso il proprio sistema gestionale o il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI.

Le registrazioni digitali rappresentano l'informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

In sede di ispezioni o verifiche, presso l’operatore, da parte degli organi di controllo l'operatore deve garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici degli operatori relativamente al set di dati trasmessi al RENTRI.

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