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    Apertura del registro digitale

Successivamente al perfezionamento della propria iscrizione al RENTRI, l’operatore iscritto è tenuto a identificare e definire sul RENTRI i propri registri per la movimentazione dei rifiuti, nei quali dovranno confluire periodicamente tutte le annotazioni registrate localmente nei sistemi gestionali.

La definizione di un registro, identificata anche come “apertura” del registro, può avvenire nelle seguenti modalità:

- attraverso la funzione presente nel portale web RENTRI;

- mediante il sistema gestionale dell’operatore o dei soggetti di cui all’Art. 190, comma 7 del D.lgs. 152/2006, che si interfaccia applicativamente (via API) con il servizio esposto dalla piattaforma del RENTRI.

In entrambi i casi si ha poi l’accesso al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione, tramite il RENTRI, dalle Camere di Commercio e restituisce il codice univoco assegnato al registro di carico e scarico.

Nel caso di soggetti che utilizzano il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, la vidimazione è effettuata in maniera automatica dallo stesso servizio.

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