Regole per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale
Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è tenuto e compilato in maniera tale che:
a) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili per garantire l’identificabilità dell’utente;
b) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e con l’identificativo temporale (data ed ora);
Inoltre:
c) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che deve assicurare il corretto funzionamento, e garantire la possibilità di riproduzione dei documenti, che devono essere posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni relative al set di dati trasmessi al RENTRI;
d) i sistemi gestionali adottati dall’operatore devono garantire o nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.
Il registro cronologico può essere tenuto in modalità digitale anche mediante i servizi resi disponibili dal RENTRI, che garantiscono il rispetto di quanto sopra riportato.