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    Regole per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale

Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è tenuto e compilato in maniera tale che:

a) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili per garantire l’identificabilità dell’utente;

b) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e con l’identificativo temporale (data ed ora);

Inoltre:

c) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che deve assicurare il corretto funzionamento, e garantire la possibilità di riproduzione dei documenti, che devono essere posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni relative al set di dati trasmessi al RENTRI;

d) i sistemi gestionali adottati dall’operatore devono garantire o nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

 
Il registro cronologico può essere tenuto in modalità digitale anche mediante i servizi resi disponibili dal RENTRI, che garantiscono il rispetto di quanto sopra riportato.

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