Tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo con i nuovi modelli
Scheda modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025
Dal 13 febbraio 2025 non è più possibile utilizzare i modelli di registro di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.
A partire da tale data enti ed imprese gestori di impianti di trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, , enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti tengono il registro esclusivamente in formato digitale.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato I del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio
Rientrano in questa situazione:
- enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti che si dovranno iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Le pagine stampate devono essere vidimate presso la Camera di commercio e poi compilate manualmente o utilizzando un software gestionale.
Per ulteriori dettagli relativi alla stampa, vidimazione e tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo è possibile consultare la modalità operativa "Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico" presente nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.