Delega del produttore iniziale
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:
a) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
b) gestori del servizio di raccolta;
c) gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto.
Se il produttore iniziale di rifiuti deve iscrivere più unità locali può delegare soggetti diversi.
Il produttore inziale può delegare uno dei soggetti di cui sopra al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa.