Iscrizione dei produttori che svolgono attività commerciali o di servizio
Attività commerciali
In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore del commercio le attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (ossia vendita senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci. La vendita all’ingrosso e quella al dettaglio costituiscono le fasi finali della catena di distribuzione di merci. Sono incluse in questa sezione anche la riparazione di autoveicoli e di motocicli.
I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.
A questo fine devono registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”.
La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:
- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Attività di servizio
In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore dei servizi, a titolo esemplificativo, i servizi di trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, i servizi di alloggio e ristorazione, le attività finanziarie e assicurative, le attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di supporto alle imprese e altre attività di servizi tra cui i servizi per la persona.
Sono ricompresi in questo settore anche i servizi svolti dalla pubblica amministrazione.
I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.
A questo fine devono registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”.
La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:
- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.