Home     Dettaglio FAQ


    Obblighi di iscrizione dei produttori che svolgono attività sanitarie

Scheda modificata in data 13/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025

Enti ed imprese che svolgono attività sanitarie sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese o enti con più di 50 dipendenti;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese o enti con più di 10 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti.


Registri cronologici di carico e scarico

I soggetti di cui sopra che tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006, da:

    • dal13 febbraio 2025 per imprese o enti con più di 50 dipendenti 
    • dalla data di iscrizione negli altri casi

sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei dati al RENTRI. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.


Formulari di identificazione rifiuti (FIR)

I soggetti che emettono il FIR:

    • a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”;
    • a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.


I soggetti di cui sopra le cui attività non producono rifiuti pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ma a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR, dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

Ti è stata utile questa informazione?